Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

Livello Totale 1 rata 40% 2 rata 30% 3 rata 30%
7 833,03 333,21 249,91 249,91
6 728,91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: presentazione della piattaforma rivendicativa

Relazioni sindacali, classificazione del personale e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS. 

E’ stata presentata nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale AGIDAE, applicato ai circa 17mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche che svolgono attività nei servizi socio sanitari e socio assistenziali educativi.
Dal punto di vista normativo è stata posta attenzione al rafforzamento delle relazioni sindacali, con la richiesta di allargare i perimetri di informazione e confronto e prevedere il rafforzamento della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello. In materia di classificazione del personale i sindacati hanno chiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, al fine di valorizzare la professionalità. Chiesta anche una revisione dell’orario lavorativo al fine di una migliore conciliazione vita-lavoro e chiesta una specifica regolamentazione contrattuale dello smart working.
In generale per le OO.SS. si rende necessario un allargamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori e un generale processo di modernizzazione dei contenuti contrattuali, che prenda in considerazione i cambiamenti sociali intercorsi nel recente periodo e vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riferimento a genitorialità e malattia. Inoltre, viene sottolineata la necessità di rimettere al centro la salute e la sicurezza potenziando l’efficacia dell’azione degli RLS e garantendone il protagonismo.
In materia di previdenza complementare viene proposta l’individuazione di un fondo negoziale al fine di rendere esigibile l’istituto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Dal punto di vista economico viene richiesto l’aumento delle retribuzioni, delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, nonchè il ripristino del salario di anzianità e l’istituzione della quattordicesima mensilità. 
Infine, è stata posta attenzione anche alla formazione, con la richiesta di riconoscere la centralità del diritto allo studio ed il potenziamento dei percorsi di formazione anche individuali, volti a garantire l’occupabilità dei lavoratori. 

Incentivi alle assunzioni di giovani e donne nel Decreto Coesione

Pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 il cosiddetto “Decreto Coesione” contenente, tra le disposizioni in materia di lavoro, anche incentivi per l’assunzione di giovani e di donne residenti in zone svantaggiate (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).  

Entrano in vigore oggi le ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione di cui al D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), approvato nella seduta del 30 aprile 2024 dal Consiglio dei ministri.

 

Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Capo IV del decreto introduce, tra l’altro, misure volte a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa nel centro-nord e nel sud Italia (articoli 17, 18 e seguenti), incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21), nonché alcuni bonus per favorire le assunzioni di giovani e donne (articoli 22 e 23).

 

Bonus giovani

 

L’articolo 22 del decreto in commento introduce un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, nel rispetto di alcuni requisiti.

 

Infatti, a norma dell’articolo citato, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in questione spetta:

 

con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

 

nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 

ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;

 

con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;

 

ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. 

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus donne

 

Il beneficio in argomento si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Anche in questo caso, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. 

CIPL Edilizia Artigianato Forlì-Cesena-Rimini: determinato l’EVR per l’anno 2024

Le Parti Sociali si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Il 12 aprile 2024 si sono incontrate le Associazioni Artigiane CNA Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena, CNA Costruzioni della Provincia di Rimini, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil di Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì Cesena, Fillea-Cgil di Rimini per la verifica degli Indicatori Territoriali per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2024.
Dall’analisi dei dati del triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 è emerso che i 5 parametri da esaminare sono risultati tutti positivi e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto interprovinciale 23 febbraio 2023, per quanto di competenza dell’anno 2024, l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 100% per quanto riguarda la parte di “Indicatori Territoriali” (ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%).
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che la Cassa Edile Cedaiier effettuerà alle imprese iscritte ed ai rispettivi Uffici Paghe, ogni Azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore ordinarie denunciate alla Cedaiier (per le imprese con solo “impiegati”: ore lavorate)
– volume d’affari ai fini IVA. 
L’impresa procederà al confronto dei parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento, secondo le modalità indicate nell’Accordo 23 febbraio 2023;
– con 2 parametri aziendali positivi o invariati, rispetto al triennio precedente, l’EVR sarà erogato al 100% (misura stabilita a livello territoriale);
– con 2 parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con 1 parametro aziendale negativo o invariato ed uno negativo, l’EVR sarà erogato al 50% (ovvero 50% della misura stabilita a livello territoriale).
Per i gli apprendisti, l’importo annuale di EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% di quello risultante per i lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, l’importo annuale di EVR sarà invece riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.
Di seguito la tabella contenente i valori di riferimento ed il valore del premio EVR nei due casi di “verifica aziendale” con uno o due parametri positivi o nulli. 

Livello EVR 3,5% valore al 100%
(indicatori territoriali)
100%
(2 indicatori azien­dali positivi)
50%
(1 indicatore aziendale positivo)
1 414,67 € 414,67 € 414,67 € 207,33 €
2 484,53 € 484,53 € 484,53 € 242,27 €
Muratore 1° 511,85 € 511,85 € 511,85 € 255,92 €
3 539,16 € 539,16 € 539,16 € 269,58 €
4 580,01 € 580,01 € 580,01 € 290,01 €
5 622,04 € 622,04 € 622,04 € 311,02 €
6 746,37 € 746,37 € 746,37 € 373,19 €
7 837,25 € 837,25 € 837,25 € 418,63 €

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forli-Cesena-Rimini, dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell’indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2021 andrà verificata, a marzo 2024, in riferimento ad anno su anno). 

CIGS per le imprese di interesse strategico: le disposizioni

Illustrati i contenuti del D.L. n 4/2024 con le misure di sostegno ai dipendenti e in favore dei lavoratori dell’indotto (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 62).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle imprese dell’indotto dei medesimi stabilimenti previste dal D.L. n. 4/2024, fornendo anche le relative istruzioni operative. In particolare, le realtà produttive in questione sono costituite da imprese che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge in argomento prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti  di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso del 2024, senza soluzione di continuità.

Va precisato, comunque, che a tali misure, possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

– gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

– siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176 della Legge di bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

Le istruzioni procedurali

L’INPS segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

Istruzioni Uniemens

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità (circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’INPS rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue: successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Lavoratori dell’indotto

L’articolo 2-quinquies del D.L. n. 4/2024 prevede che possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

– appartengono al settore privato;

– forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;

– sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell’accordo quadro, l’INPS evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

Infine, la circolare in commento include le modalità e i termini di invio delle domande, nonché le istruzioni procedurali e le modalità operative anche per i lavoratori dell’indotto.

 

CIPL Guardie Campestri Bari: sottoscritto l’accordo definivo per il rinnovo

Raggiunta l’intesa tra i sindacati e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre 

Le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Bari Bat e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre, il 2 maggio 2024 hanno sottoscritto il testo definitivo per il rinnovo del CIPL che interessa i lavoratori e le lavoratrici del Settore.
Dal punto di vista del salario, è stato riconosciuto a tutti livelli un incremento economico pari al 7%, erogato in due tranche così suddivise:
3% dal 1° giugno 2024;
4% dal 1° dicembre 2024.
Inoltre, si prevede una indennità di vacanza contrattuale di 250,00 euro che sarà versata, in due quote, nella mensilità di maggio 2024 (nella misura a pari a 100,00 euro) e il saldo entro il mese di dicembre 2024.
Gli ulteriori aumenti trattati riguardano: l’indennità di reperibilità giornaliera, i periodi di comporto in caso di malattia ed infortunio, i massimali sulle polizze assicurative contro gli eventi morte o inabilità permanente.

Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni giornaliere 2024

L’INPS comunica la misura, per l’anno 2024, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 61). 

Gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi tengono conto della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.

 

Nella circolare in commento, pertanto, vengono indicati, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024, gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di cui trattasi, a seconda delle diverse categorie di lavoratori interessati.

 

Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto

 

Per tale categoria di lavoratori, i trattamenti economici previdenziali in argomento vanno liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024, a 56,87 euro.

 

Lavoratori agricoli a tempo determinato – coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali

 

Il minimale di legge da tenere in considerazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato è di 50,59 euro.

 

Il suddetto importo si applica anche per l’indennità di maternità/paternità nonché per l’indennità per congedo parentale in favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023.

 

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

 

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

 

– 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;

– 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;

– 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;

– 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

Artigiani, commercianti e pescatori

 

Per l’indennità di maternità/paternità e quella di congedo parentale, devono essere applicati i seguenti importi:

 

– Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge n. 250/1958, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari, per il 2024, a 8.972,04 euro.

 

Infine, l’INPS riporta gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2024 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2024 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.